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domenica 5 agosto 2012

l'imposta comunale sulla pubblicità: chi è tenuto al pagamento



http://www.zerotasse.it/index.php/guide-fisco/114-imposta-comunale-sulla-pubblicita
Il D. Lgs 507/93 fissa le regole in materia di imposta su pubblicità lasciando ampio potere discrezionale agli enti locali. La legge stabilisce solo gli elementi essenziali dell’imposta, e saranno i comuni a decidere le modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe.
L’imposta colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari fatta sia in forma sonora che visiva in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono naturalmente assoggetti all’imposta esclusivamente i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica. Sono da escludere quindi tutte quelle forme di comunicazione senza contenuto pubblicitario o prive di interesse economico.
In base all’art. 6 del D. lgs 507/93 l’imposta e dovuta in via principale da chi dispone del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario ( agenzia pubblicitaria) ed in via sussidiaria da chi produce o vende la merce ( soggetto che viene pubblicizzato).
L’art. 7 del D. Lgs 507/93 stabilisce che l’imposta viene calcolata in base alle superfici del mezzo pubblicitario. La superficie minima imponibile è di 300 cmq. Sono escluse dall’imposta le singole superfici inferiori a tale dimensione. Le tariffe in base al quale viene stabilito l’importo sono determinate con delibera del Comune entro il 31 marzo di ogni anno ed entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. Inoltre la tariffa è ridotta alla metà nei seguenti casi:

Se la pubblicità è fatta da associazioni o fondazioni o enti che non hanno scopo di lucro;

Se la pubblicità è inerente a manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose con patrocinio degli enti pubblici territoriali;

Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, o spettacoli di beneficenza.


Dichiarazione e pagamento – Occorre fare una dichiarazione al Comune nel territorio ove è ubicato l’attività commerciale prima di iniziare l’esercizio. L’imposta è dovuta per anno solare di riferimento. Per le denunce nuove il versamento deve essere fatto insieme alla presentazione della dichiarazione. Per i rinnovi annuali il pagamento deve essere fatto entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Le tariffe sono fissate dalla legge in base al mezzo pubblicitario utilizzato ma gli enti locali possono aumentarle di un 20 %.
L’art. 2 del D. Lgs. 507/93 stabilisce una prima determinazione della tariffa in base alla dimensione del Comune. I comuni sono classificati in base alla popolazione residente al 31 dicembre e si prevedono 5 classi, che variano in base al numero degli abitanti.
Classe I : municipalità con popolazione superiore a 500 mila abitanti;
Classe II: comuni con popolazione tra i 100 e i 500 mila abitanti;
Classe III : Comuni con popolazione tra i 30 e i 100 mila abitanti;
Classe IV: comuni con popolazione tra i 10 e i 30 mila abitanti;
Classe V: Comuni con popolazione sotto i 10 mila ab.
Pubblicità ordinaria – Se la pubblicità è fatta tramite insegne, cartelli, targhe o altri mezzi non elencati le tariffe applicate sono le seguenti:
Classe I : € 19,63;
Classe II: € 17,56;
Classe III : € 15,49;
Classe IV: € 13,43;
Classe V: € 11,36.
Pubblicità fatta con veicoli – L’imposta sarà commisurata alla dimensione del mezzo pubblicitario installato sul veicolo. Nel caso di pubblicità fatta per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa si hanno le seguenti tariffe:
Autoveicoli con portata superiore a 3 mila kg: € 74,37;
Autoveicoli con portata sino a 3 mila: € 49,58;
Autoveicoli diversi dai precedenti: € 24,79;
Motoveicoli: € 24,79.
Pubblicità fatta con aeromobili – In questo caso la pubblicità è fatta tramite striscioni, disegni, lancio di oggetti e manifesti, scritte. Per ogni giorno l’importo da pagare è il seguente:
Classe I : € 99,16;
Classe II: € 86,76;
Classe III : € 74,37;

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